CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PREMESSO CHE, dall’1 gennaio 2015, sono entrati in vigore i nuovi parametri per la valutazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), uno dei pilastri del nostro Welfare State;

CONSIDERATO CHE:

  • tale modifica ha lo scopo, secondo i proponenti, di rendere tale strumento più equo mentre, al contrario, i nuovi parametri hanno penalizzato enormemente una categoria estremamente fragile come quella dei portatori di handicap;
  • per quanto riguarda tali soggetti, i nuovi parametri fanno sì che gli introiti erogati dall’Inps a fini assistenziali vengano conteggiati nel reddito, portando a una paradossale equiparazione tra i redditi derivanti dal lavoro e aiuti sociali erogati dallo Stato;VISTO CHE:
    • la deliberazione 4 luglio 2014, n. 845 “Contributo di Solidarietà per la disabilità”, adottata dalla precedente Giunta regionale, ha penalizzato ulteriormente i portatori di handicap in quanto, in particolare, la base ISEE alla quale si fa riferimento comprende la pensione di invalidità e/o l’indennità di accompagnamento di tale fascia sociale, falsando, di fatto, i parametri del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente;
    • tale deliberazione regolamenta e definisce nel modo seguente il contributo di Solidarietà: “Ridefinizione del precedente Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità rinominato CONTRIBUTO DI SOLIDARIET A ’ PER LA RESIDENZIALIT A ’ E SEMIRESIDENZIALITA’, finalizzato a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito in riferimento alla compartecipazione alla spesa a carico dell’utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione Liguria per disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da Aids, per le quali trovi applicazione la quota di compartecipazione di cui al DPCM 2001 e alla DGR 1848/2009 e ss.mm.ii”;VALUTATO CHE alcuni familiari dei pazienti psichiatrici delle comunità residenziali denominate “Il Cammino” e “Casa Michelini” dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, a seguito di queste modifiche di legge, si sono visti sostanzialmente raddoppiare le rette e, di conseguenza, paventano il pericolo che sia revocato il diritto dei loro familiari a permanere nelle strutture in questione;

CONSTATATO CHE:

  • sempre in merito alle strutture in oggetto, la ASL 3 da settembre 2014 ha sospeso il pagamento delle rette e, nel settembre 2015, alle famiglie dei pazienti sono arrivati dei bollettini di pagamento salatissimi (in totale circa 10.000,00 euro da saldare immediatamente);
  • la suddetta ASL ha attribuito questo disagio a disguidi comunicativi fra gli uffici regionali preposti e competenti in materia;
  • i familiari dei pazienti hanno chiesto la rateizzazione alla responsabile dell’amministrazione del Dipartimento salute della ASL 3 e quest’ultima ha proposto il pagamento di rate da 1.700 e 2.000 euro al mese, cifre non propriamente sostenibili da persone comuni;RILEVATO che il Giudice tutelare, con una sentenza, ha stabilito che le famiglie dei pazienti ricoverati paghino una retta di degenza calmierata che, attualmente, stanno saldando;

    TENUTO CONTO CHE molte associazioni di portatori di handicap hanno intrapreso ricorsi e class actions contro il nuovo ISEE, ottenendo riconoscimento da parte del TAR Lazio dell’illegittimità dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità;

    APPURATO CHE:

  • lo stesso Tribunale Amministrativo ha dichiarato:
    1. l’illegittimità della franchigia prevista per i maggiorenni con disabilità e di quella prevista per i minorenni disabili;
    2. che l’inserimento della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento tra i redditi disponibili costituirebbe una penalizzazione delle fasce sociali più deboli e una violazione degli articoli 3, 32, 38 della Costituzione;
  • con la sentenza del Consiglio di Stato n. 00842/2016REG.PROV.COLL. del 29 febbraio 2016 viene definitivamente negata la possibilità di inserire tra i parametri per i calcoli ISEE anche le provvidenze assistenziali;EVIDENZIATO CHE esiste un gran numero di situazioni particolari che, invece di essere maggiormente tutelate, sono ancor più penalizzate dai nuovi criteri e rischiano l’esclusione da servizi fondamentali;

    IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

    affinché:

    1. a fronte della sopra citata pronuncia del Consiglio di Stato, venga emanata una nuova deliberazione regionale che annulli la precedente e che stabilisca parametri consoni alle necessità di detti soggetti socialmente svantaggiati e, in particolar modo, che non conteggi nel reddito gli introiti erogati dall’Inps a fini assistenziali;

2. sollecitino l’ASL competente a stabilire rate di importo minore nei confronti dei familiari dei pazienti psichiatrici delle suddette comunità residenziali ovviando, di conseguenza, ad un grave disagio provocato precedentemente dalla ASL e dalla Regione Liguria alle famiglie dei soggetti con disabilità.

F.to: Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Francesco Battistini, Andrea Melis, Gabriele Pisani, Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza, Matteo Rosso, Andrea Costa, Alessandro Piana, Laura Lauro, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti.

Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta dell’1 marzo 2016.

 

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