CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
PROPOSTA DI LEGGE
Di iniziativa dei Consiglieri
Valter Ferrando Raffaella Paita Giovanni Barbagallo Luigi De Vincenzi Luca Garibaldi Giovanni Lunardon Juri Michelucci Sergio Rossetti
“Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”
RELAZIONE
La presente proposta di legge, in attuazione dei principi in materia di diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e della disposizione di cui all’ articolo 27, comma 3, Costituzione – la quale prevede che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” – e dei principi e delle disposizioni affermati nella Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre1984), e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952) è diretta a concorrere in concreto, insieme con gli altri soggetti ed organi dello Stato, alla configurazione effettiva di una serie di garanzie e mezzi per assicurare alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale il rispetto dei propri diritti.
In oggi, nella società, infatti, è sempre più avvertita l’esigenza di costituire un organismo che, sul modello delle amministrazioni indipendenti, vigili e promuova il rispetto dei diritti fondamentali delle persone recluse o comunque in condizione di limitazione della libertà personale – quale condizione indispensabile per assicurare il rispetto dei principi democratici dell’ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale – un loro effettivo reinserimento sociale.
Iniziative in questa direzione si riscontrano sia a livello statale che regionale.
A livello statale è stata recentemente istituita la figura del Garante nazionale dei diritti e delle persone detenute o private della libertà personale con decreto 11 Marzo 2015 n. 36, dando attuazione
A livello regionale dieci regioni hanno istituito con legge il Garante. Esse sono:
- Regione Campania legge regionale 24 luglio 2006 n. 18 (Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorioregionale sulla detenzione)
- Regione Emilia Romagna: legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 (Disposizioni per la tuteladelle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia – Romagna)
- Regione Friuli Venezia Giulia: legge regionale 16 maggio 2014 n. 9 (Istituzione del Garanteregionale dei diritti della persona)
- Regione Lazio: legge regionale 6 ottobre 2003 n. 31 (Istituzione del Garante regionale dellepersone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
- Regione Lombardia: legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela dellepersone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia)
- Regione Marche: legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti degli adulti e bambini – Ombudsman regionale) capo IV Ufficio del Garante dei detenuti – articoli 13 e 14
- Regione Piemonte: legge regionale 2 dicembre 2009 n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
a quanto previsto all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146,
recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria.
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- Regione Puglia: legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 articolo 31 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
- Regione Sicilia: legge regionale 19 maggio 2005 n. 5 (articolo 33 recante Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti)e 8 febbraio 2008 n.1 (articolo 16 recante Garanteper la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti)
- Regione Toscana: legge regionale 19 dicembre 2009 n. 69 (Norme per l’istituzione delGarante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
- Regione Umbria: legge regionale 18 ottobre 2006 n. 13 (Istituzione del Garante regionaledelle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)
- Regione Valle d’Aosta: legge regionale 1 agosto 2011 n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001 n. 17 sulla disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensorecivico)
- Regione Veneto: legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37 (Garante regionale dei diritti dellapersona)
Nel contesto descritto, e per concorrere anche nel territorio della Liguria all’attuazione delle finalità sopra indicate, con la presente proposta di legge si propone l’ istituzione con legge regionale della figura del Garante delle persone sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
E’, infatti, necessario che anche la nostra Regione si doti di propri strumenti ed istituti capaci di tratteggiare un adeguato sistema di controlli, per quanto riguarda i diritti e gli interessi di rilevanza regionale (come sanità, lavoro e formazione) dei detenuti, la regolare ed efficiente svolgimento dell’azione amministrativa regionale, nonché di favorire la conoscenza, la prevenzione e la immediata cessazione , con l’interventi delle competenti Autorità giurisdizionali e amministrative, di eventuali situazioni di abuso, violazione di diritti fondamentali o irregolarità ove presenti all’interno degli istituti di reclusione.
In tale prospettiva, con la presente proposta di legge regionale, si propone di istituire, presso il Consiglio regionale Assemblea legislativa, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organismo di garanzia delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.
L’organismo di garanzia che si propone di istituire non intende affatto sostituirsi alle competenti autorità giurisdizionali e amministrative. Infatti si prevede che il garante operi, in raccordo con queste ultime.
Si vuole istituire un nuovo organo destinato allo svolgimento di una funzione garantistica nell’interesse complessivo dello Stato, inteso come stato apparato, in cui il “principio di leale collaborazione” tra i diversi soggetti ed organi permea l’intera attività del Garante.
Istituire un organismo indipendente di presidio delle garanzie alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale per concorrere ad assicurare il rispetto dei diritti di tali persone – con il compito di segnalare irregolarità, disfunzioni, ritardi o manifeste violazione dei diritti di tali persone – contribuisce a caratterizzare sempre più la forma democratica della nostra Regione e del nostro Stato.
In ordine alle caratteristiche di indipendenza ed autonomia proprie della figura di garanzia del Garante, si è previsto un meccanismo di elezione analogo a quello del Difensore Civico regionale, richiedendo per la sua nomina una maggioranza particolarmente qualificata; inoltre si è svincolato la durata del suo mandato dalla durata della legislatura.
E’ stata, poi, rivolta particolare attenzione all’ assicurare l’effettività alle funzioni di tutela del Garante. Sono previste, così, una serie di disposizioni di definizione delle competenze e di definizione dei relativi poteri, che prevedono, fra l’altro, la possibilità di effettuare sopralluoghi e visite nei diversi istituti ove siano recluse o trattenute persone, con le migliori possibilità di leale
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collaborazione con le competenti autorità preposte dall’ordinamento alla custodia o al fermo delle persone.
Nella proposta di legge sono state, in particolare, disciplinate due modalità di intervento da parte del Garante:
– la prima, riguarda le irregolarità, disfunzioni o ritardi addebitabili al sistema dell’ amministrazione regionale, che può condurre ad un “invito” formale rivolto agli uffici regionali e degli altri enti del sistema a rimuovere l’irregolarità o il ritardo o comunque, a definire l’azione in modo solerte tempestivo entro un ragionevole lasso di tempo;
– la seconda riguarda invece più genericamente una attività di vigilanza per la prevenzione degli abusi o violazione di diritti fondamentali delle persone. Sotto tale profilo appare fondamentale il potere di referto e quello di segnalazione o di richiesta di intervento diretto alle competenti autorità, anche internazionali, perché attivino i necessari poteri (ispettivi o repressivi )volti a far accertare nel concreto la conformità della situazione a quanto previsto dagli ordinamenti statali e internazionali e, conseguentemente, nei casi limite, far cessare e denunciare la situazione di antigiuridicità.
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Venendo ad un esame dell’articolato si espone quanto di seguito indicato:
Articolo 1 (Finalità)
L’articolo 1 fissa le finalità della legge, individuate nel rispetto delle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e, in particolare, della disposizione costituzionale di cui all’ articolo 27, comma 3, Costituzione; sui diritti fondamentali configurati dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987); sui diritti e sui principi fondamentali dell’ordinamento internazionale previsti dalla Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre1984).
Con la affermazione della tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la Regione concorre a realizzare, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 della Costituzione e dell’articolo 2 dello Statuto, nell’ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali per favorire il reinserimento sociale.
Articolo 2 (Istituzione e nomina)
L’articolo 2 provvede a istituire l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e regola l’atto di nomina. Per la nomina è prevista una maggioranza particolarmente qualificata in modo tale da svincolare, per quanto possibile, l’operato del Garante dalla maggioranza in carica. Nella stessa direzione si è voluto garantire la stabilita dell’incarico, subordinando l’atto di revoca, sempre di competenza del Consiglio.. Si è inoltre previsto al fine di assicurare la necessaria competenza del Garante che venga nominato tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie di inerenza con gli istituti di reclusione. E’ specificato che il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Il Garante, analogamente al Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e non è rieleggibile
Articolo 3 (Requisiti di eleggibilità)
E’ previsto che il Garante venga scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie, e che, in particolare, abbia favorito la promozione di attività di inclusione sociale.
Articolo 4 (Incompatibilità)
L’articolo 4 regolamenta le cause di incompatibilità con la funzione di Garante. E’ previsto che la carica di Garante sia incompatibile con quella di membro del parlamento, di Ministro o di Sottosegretario, di Consigliere e di Assessore Regionale, Comunale, Provinciale, Sindaco e di Presidente di regione o di Provincia, di Amministratore di ente pubblico, Azienda pubblica o Società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente o impresa che riceva a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. Viene, inoltre disposto che si applicano le procedure previste per la dichiarazione di incompatibilità dei Consiglieri regionali, previste dalla legislazione vigente e che, qualora successivamente alla nomina venga accertata una causa di incompatibilità, il Consiglio Regionale delibera la decadenza e la sua sostituzione.
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Al comma 2 si prevede che il Garante non può, durante il mandato, esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Al comma 3 viene inoltre disposto che l’ufficio del Garante è incompatibile con ogni carica pubblica elettiva.
Articolo 5 (Decadenza, sostituzione e revoca)
L’articolo 5 disciplina i casi e le procedure relative alla decadenza sostituzione e revoca del Garante.
Articolo 6 (Funzioni)
L’articolo 6 enuclea le funzioni del Garante suddivisibili in funzioni di protezione e salvaguardia dei diritti ed in funzione di promozione del reinserimento sociale.
Articolo 7 (Poteri)
L’articolo 7 delinea i poteri di cui è titolare il Garante nello svolgimento del suo mandato. Mentre per quanto attiene ai diritti e interessi che investono competenze regionali si sono attribuiti incisivi e penetranti poteri di accesso , attribuendogli il potere di chiedere alle amministrazioni regionali l’invio di qualsiasi atto o documento che ritenga utile per l’espletamento del suo mandato. Per quanto attiene invece sopralluoghi nei luoghi di reclusione, detenzione o limitazione della libertà personale e altri poteri di verifica, in quanto sono in tutt’evidenza coinvolte competenze anche amministrazioni statali, si è seguito il modulo organizzativo della leale collaborazione con altri soggetti o organi dello Stato.
Articolo 8 (Relazione annuale)
L’articolo 8 fa obbligo al Garante di presentare una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno solare.
Articolo 9 (Attività del Garante)
L’articolo 9 introduce la possibilità per il Garante di sollecitare iniziative, nel settore penale e penitenziario, alla Regione ed agli Enti locali evidenziando i bisogni e favorendo quegli interventi volti a realizzare il reinserimento sociale dei detenuti.
Articolo 10 (Coordinamento)
La disposizione disciplina il coordinamento con i garanti operanti in ambito locale
Articolo 11 (Trattamento economico)
L’articolo 11 si occupa del compenso, ancorandolo a quello dei Consiglieri regionali analogamente a quanto già previsto per il difensore civico regionale. Viene così previsto che al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari alla metà dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti regionali
Articolo 12 (Dotazione organica)
L’articolo 12 regola gli aspetti della dotazione delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività del Garante rimettendo all’Ufficio di Presidenza l’individuazione di una struttura di supporto.
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Articolo 13 (Disposizioni finali e transitorie)
L’articolo 13 dispone che, in prima attuazione, il Garante venga nominato entro tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individui la struttura di supporto di cui all’articolo 10 almeno 15 giorni prima della nomina del Garante e che il Garante presenti la relazione di cui all’articolo 9 entro sei mesi dalla dall’inizio dell’esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina.
Al fine di assicurare comunque l’attuazione della legge sul Garante viene previsto che, in rima applicazione, qualora il Garante non venga nominato nei termini previsti, e fino alla nomina, le relative funzioni vengano svolte transitoriamente dal Difensore civico regionale.
Articolo 14 (Disposizioni finanziarie)
La norma reca le disposizioni finanziarie
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PROPOSTA DI LEGGE
“ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 della Costituzione e dell’articolo 2 dello Statuto, nell’ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione ed in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).
Articolo 2
(Istituzione e nomina)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell’ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
2. Il Garante viene eletto dall’Assemblea Legislativa a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui alla presente legge.
3. A tal fine, l’Assemblea legislativa è convocata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell’incarico la convocazione del Consiglio avviene entro un mese.
4. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Articolo 3
(Requisiti di eleggibilità)
1. Il Garante viene scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti per Consiglieri regionali ed abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie, e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale.
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2. Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente
Articolo 4 (Incompatibilità)
1. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del parlamento, Ministro o Sottosegretario, Consigliere ed Assessore Regionale, Comunale, Provinciale, Sindaco e Presidente di regione o di Provincia, Amministratore di ente pubblico, Azienda pubblica o Società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente o impresa che riceva a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. Il Garante non può durante il mandato esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. 3. L’ufficio del Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica pubblica elettiva.
Articolo 5
(Decadenza, sostituzione e revoca)
1. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa invita il garante a rimuovere tale causa entro 15 giorni e, se questi non ottempera all’invito, viene dichiarato decaduto con delibera dell’Assemblea Legislativa.
2. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, l’Assemblea legislativa provvede alla sua sostituzione entro i successivi 30 giorni.
Articolo 6 (Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge, siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti;
b) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurare le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio;
c) interviene anche d’ufficio sull’attività degli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all’articolo 1 si svolgano regolarmente ed nei termini previsti dall’ordinamento;
d) segnala agli Organi Regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un’attività inerente a quanto segnalato;
e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attività lavorative, sportive, culturali e sociali nell’ambito degli istituti penitenziari per adulti di cui all’articolo 59 della legge 26 luglio n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario, sull’organizzazione delle misure privative e limitative della libertà), e degli istituti penali per i minorenni;
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f) visita gli Istituti penitenziari, gli istituti penali per i minorenni, i centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il trattamento sanitario obbligatorio, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi;
g) segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorità regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarità nei confronti delle persone ristrette;
h) assicura il rispetto del diritto all’istruzione garantito alle persone private della libertà personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone;
i) favorisce, in raccordo con le competenti autorità, programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.
2. Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia sull’attività svolta.
Articolo 7 (Poteri)
1. Il Garante può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l’esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Garante può richiedere l’intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attività, previa segnalazione alle autorità competenti
3. Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalità che ritiene opportuna.
4. Il Garante, nel caso in cui ritiene che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato.
5. Il Garante, nel caso in cui ritiene che la segnalazione sia fondata. intima all’ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell’irregolarità nel termine di quindici giorni.
6. Qualora l’ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l’intervento delle competenti autorità e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela.
6. Il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca
7. In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all’amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Articolo 8 (Relazione annuale)
1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all’esame dell’ Assemblea legislativa, previa audizione da parte della Commissione competente del Garante stesso.
3. La Relazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente sul sito internet della Regione.
Articolo 9
(Attività del Garante)
1. Il Garante propone alla Giunta regionale le iniziative e gli interventi volti a realizzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone di cui all’articolo 1 e gli interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.
2. Il Garante esprime, entro 20 giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli Enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che
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favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale ed al volontariato penitenziario.
3. Il Garante sollecita gli Enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l’accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale .
Articolo 10 (Coordinamento)
1. Il Garante collabora con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le attività nell’ambito delle rispettive competenze.
Articolo 11
(Trattamento economico)
1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari ad un terzo dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.
Articolo 12 (Dotazione organica)
1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto per lo svolgimento delle attività del Garante.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del Garante ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare regionale; detta struttura può essere integrata, previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e il Garante stesso dall’apporto, anche permanente, di altre strutture dell’Assemblea legislativa.
Articolo 13
(Disposizioni finali e transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge:
a) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
b) l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individua la struttura di supporto di cui
all’articolo 10 almeno 15 giorni prima della nomina del Garante;
c) il Garante presenta la relazione di cui all’articolo 8 entro sei mesi dalla dall’inizio dell’esercizio
delle funzioni decorrenti dalla nomina.
2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) del comma 1, e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal Difensore civico della Regione, al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
Articolo 14
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge regionale si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1101 “Spesa per l’Assemblea Legislativa Regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.