CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Gruppo Consiliare Partito Democratico
PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
Juri Michelucci Raffaella Paita Luca Garibaldi Giovanni Barbagallo Luigi De Vincenzi Valter Ferrando Giovanni Lunardon Sergio Rossetti
“Norme regionali in materia di partecipazione e Dibattito pubblico”
Proposta di Legge
“Norme regionali in materia di partecipazione e Dibattito pubblico” Capo I
Oggetto e strumenti
Articolo 1 (Finalità)
- La Regione, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle politiche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
- La Regione, nel promuovere strumenti e sedi per la partecipazione dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:
- a) rafforzare e rinnovare le istituzioni elettive attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa;
- b) attuare il principio della sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione;
- c) contribuireadeterminareunapiùelevatacoesionesociale;
- d) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessiscarsamente rappresentati, ancorché diffusi;
- e) qualificare l’azione della pubblica amministrazione nel rapporto con lacittadinanza;
- f) rafforzare la capacità delle istituzioni di elaborare e definire politiche eprogrammi di interesse generale;
3. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, utilizza e sostiene la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti che consentono una più ampia partecipazione dei cittadini.
Articolo 2
(Soggetti titolari del diritto alla partecipazione)
1. Hannodirittodiintervenireneiprocessipartecipativi:
- a) icittadiniresidentinelterritoriointeressatodalprocessopartecipativo;
- b) le persone che lavorano, studiano e soggiornano nel territorio a cui si riferisce il processo partecipativo e che il Collegio, di cui al successivo articolo 3, abbia ritenuto di far partecipare al processo medesimo inquanto direttamente interessate.
Articolo 3
(Collegio regionale per la promozione della partecipazione)
- E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Collegio regionale per la promozione della partecipazione, di seguito nominato Collegio.
- Il Collegio dura in carica cinque anni. E’ composto da cinque persone di comprovata esperienza nelle metodologie e pratiche partecipative nominate dal Consiglio regionale, ai sensi della normativa vigente, con tutela dei diritti delle minoranze.
- Il Collegio elegge al suo interno un coordinatore e adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il funzionamento e l’organizzazione dei lavori.Articolo 4 (Funzioni del Collegio)
1. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
- a) promuove il Dibattito pubblico nei casi di cui all’articolo 6, commi 3 e 4.;
- b) valuta ed eventualmente promuove il Dibattito pubblico nel caso di cuiall’art. 6, comma 5;
- c) definisce i criteri sulla base dei quali esprime la valutazione sui progettipartecipativi di cui all’art. 10;
- d) predispone le linee guida per l’elaborazione dei progetti partecipativi dicui al successivo art. 10;
- e) ammette al processo partecipativo le persone di cui all’art.2,comma 1,lettera b);
- f) predispone una relazione annuale sulle iniziative di Dibattito pubblico esui processi partecipativi avviati o conclusi e lo trasmette al Consiglio
regionale;
- g) assicura la massima diffusione delle esperienze svolte e delladocumentazione relativa ai processi partecipativi.
Articolo 5 (Sede e struttura)
1. Il Collegio svolge le proprie funzioni, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione dalla Giunta regionale.
2. I componenti del Collegio prestano la loro attività a titolo gratuito. Qualora i componenti del Collegio, non siano residenti nel luogo in cui svolgono le loro funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali;
3. Il Collegio dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto.
Capo II Dibattito pubblico
Articolo 6 (Dibattito pubblico)
- Per gli interventi che possono avere rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica per la comunità regionale, il Collegio organizza un Dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente ad atti amministrativi inerenti al progetto preliminare.
- Il Dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione dell’intervento e comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
- SonooggettodiDibattitopubblico:
- a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
- b) fatto salvo quanto previsto per il processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
- Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti superiori a € 50.000.000, il Collegio attiva opportune iniziative nei confronti del soggetto proponente affinché collabori alla realizzazione del Dibattito pubblico, contribuendovi anche dal punto di vista finanziario. In questo caso non si applica quanto previsto dal comma 10 in materia di VIA.
- Per le opere di cui ai commi 3 e 4 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000, il Collegio, con apposita deliberazione, può comunque promuovere il Dibattito pubblico sia di propria iniziativa sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
- a) Giuntaregionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) enti locali, anche in forma associativa, direttamente interessati dallarealizzazione delle opere;
- d) soggetti che realizzano le opere;
- e) almeno l’1 per mille dei cittadini residenti nel territorio regionale cheabbiamo compiuto 18 anni, anche su iniziativa di associazioni e comitati. A tal fine si considera la popolazione regionale come risultante dall’ultimo censimento generale.
6. La deliberazione del Collegio di cui al comma 5 comporta l’inammissibilità di altre richieste di Dibattito pubblico riguardanti la stessa opera oggetto della procedura avviata.
7. IlDibattitopubblicononsisvolge:
- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) per gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5,commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e s.m.i e destinati unicamente all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili daun pericolo imminente o a seguito di calamità.
8. Il Dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere che comportano investimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:
- a) infrastrutture ferroviarie e stradali;
- b) impianti di produzione di energia ed elettrodotti;
- c) impiantiperiltrasporto,lalavorazioneolostoccaggiodicombustibili;
- d) porti e aeroporti;
- e) dighe per impianti idroelettrici;
- f) reti di radiocomunicazione;
- g) impiantiditrattamentoesmaltimentorifiuti.
9. Per le opere nazionali, il Dibattito pubblico si svolge secondo tempi e modalità compatibili con le procedure stabilite dalla normativa statale. 10.Nei casi in cui sia promosso il Dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e s.m.i., lo svolgimento del Dibattito pubblico deve avvenire prima dell’avvio della procedura di valutazione.
Articolo 7 (Attivazione del Dibattito pubblico)
- Nel caso di opere che comportano investimenti complessivi superiori a 50.000.000 di euro, i soggetti promotori, siano essi pubblici o privati, trasmettono, anche in forma telematica, al Collegio una relazione sull’opera prima dell’avvio di atti amministrativi relativi al progetto preliminare.
- Entro trenta giorni dall’invio della relazione di cui al comma 1, il Collegio delibera sull’avvio della procedura del Dibattito pubblico.
- Il Collegio può richiedere al soggetto promotore elementi integrativi sul progetto dell’opera, disponendo trenta giorni di tempo per la risposta. In tal caso è sospeso il termine di cui al comma 2 fino al giorno del ricevimento della risposta.
- Nel caso di cui all’art. 6, comma 5, il Collegio delibera entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.
- il Collegio si adopera affinché vi sia la piena collaborazione da parte dei soggetti promotori delle opere, anche con un contributo sul piano finanziario.
6. Nelcasoincuiisoggettipromotoridelleoperenonsirendanodisponibili alla collaborazione, il Collegio procede comunque all’attivazione del Dibattito pubblico.
Articolo 8
(Modalità e tempi di svolgimento del Dibattito pubblico)
- Il Collegio, con deliberazione motivata, indice il Dibattito pubblico con il quale stabilisce le forme più adeguate e gli strumenti per assicurare la più ampia informazione alla popolazione interessata, garantire l’imparzialità dello svolgimento e della conduzione, la parità e l’eguaglianza di accesso e di espressione per tutti coloro che intendono parteciparvi.
- Il Dibattito pubblico può avere una durata massima di novanta giorni a partire dalla data di indizione. Tale termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori trenta giorni nel caso in cui il Collegio riconosca elementi oggettivi che motivino la proroga.
- IlCollegioindividuaalsuointernoilResponsabiledelDibattitopubblico.
- LadeliberazionedelCollegioconlaqualeèindettoilDibattitopubblicoè inviata al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria oltreché sul sito istituzionale dellaRegione medesima.
Articolo 9 (Conclusione del Dibattito pubblico)
- IlResponsabiledelDibattitopubblicoredigeunrapportofinalealtermine del Dibattito e lo deposita presso il Collegio.
- Nel rapporto finale sono contenuti tutti gli argomenti sostenuti e le proposte avanzate, con una valutazione finale sulla prevalenza degli orientamenti espressi.
- Il Collegio trasmette il rapporto finale al Presidente della Giunta regionale. Il rapporto è pubblicato, oltreché nel sito istituzionale della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del rapporto finale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, il soggetto promotore dell’opera comunica al Collegio, attraverso una relazione scritta, le proprie determinazioni in merito alla conclusione del Dibattito pubblico.
- Nella relazione, il soggetto promotore dell’opera motiva adeguatamente le seguenti scelte alternative: a) rinuncia alla realizzazione dell’opera; b) presentazione di proposte alternative; c) proposte di modifiche parziali, d) conferma del progetto iniziale.
- Il Collegio trasmette la relazione al Presidente della Giunta regionale. La relazione, oltreché nel sito istituzionale della Regione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
7. Non può essere attivata una nuova procedura di Dibattito pubblico riguardante la stessa opera oggetto del Dibattito pubblico concluso.
Capo III Processi partecipativi
Articolo 10
(Soggetti e sostegno regionale)
1. Possono presentare alla Giunta regionale domanda di sostegno a progetti partecipativi diversi dal Dibattito pubblico i seguenti soggetti:
- a) un numero di residenti nell’ambito territoriale, anche comprendente più comuni, nel quale è proposto di svolgere il progetto partecipativo pari alle seguenti percentuali sulla popolazione residente nell’ambito medesimo: 1) il 10 per cento fino a cinquemila abitanti; 3) il 7 per cento fino a ventimila abitanti; 4) il 5 per cento fra ventimila e cinquantamila abitanti; 5) il 3 per cento fra i cinquantamila e i centomila abitanti; 6) il 2 per cento oltre i centomila abitanti;
- b) associazioni o comitati, purché i sottoscrittori rispondano alle condizioni di cui alla lettera a);
- c) enti locali, singoli o associati, a seguito di deliberazione degli organi collegiali.
- Le domande sono presentare alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data fissata per l’inizio del progetto.
- La domanda di sostegno a un processo partecipativo, può essere presentata anche da un’impresa. In questo caso l’oggetto del processo consiste esclusivamente in progetti od opere di cui l’impresa è titolare e che hanno un rilevante impatto ambientale, sociale ed economico sul territorio interessato.
- La Giunta regionale, ai fini della ammissibilità delle domande e della priorità nella assegnazione delle risorse, si avvale del Collegio di cui all’art. 4.
- Sulla base delle determinazioni del Collegio, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità del bilancio, delibera l’erogazione del sostegno ai soggetti richiedenti.Articolo 11 (Ammissibilità dei progetti)
1. Il Collegio valuta l’ammissibilità dei progetti partecipativi sulla base dei seguenti requisiti:
a) definizione puntuale dell’oggetto del processo partecipativo;
- b) indicazione della fase della procedura amministrativa o del percorso progettuale dell’oggetto del processo partecipativo;
- c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a novanta giorni dall’avvio della procedura;
- d) modalità di gestione del processo che assicurino neutralità e imparzialità;
- e) adeguatezza degli strumenti partecipativi con il carattere e le finalità del processo;
- f) procedure che assicurino parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza all’accesso alle sedi e ai momenti del processo partecipativo.
- g) azioni per garantire la più ampia informazione, anche di natura tecnica, ai cittadini sia prima dell’inizio del processo partecipativo, sia durante sia dopo;
- h) previsione delle spese del processo partecipativo;
- i) indicazione della persona fisica responsabile del processo partecipativo.
- Non possono essere ammessi progetti aventi un oggetto sul quale si è già svolto un processo partecipativo o che riguardano le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli interventi disposti in via di urgenza di cui all’art. 6, comma 7, lettera b).
- Possono essere ammessi i progetti di processo partecipativo riguardanti esclusivamente le opere elencate all’art.6, comma 8, e che comportano investimenti superiori a euro 200.000.Articolo 12
(Progetti presentati dagli enti locali)
1. I progetti presentati dagli enti locali sono ammessi se presentano, oltre ai requisiti di cui all’art.11, i seguenti ulteriori requisiti:
- a) impegno a garantire l’accessibilità della documentazione relativa al processo partecipativo;
- b) dichiarazione con la quale l’ente si impegna ad adottare nel procedimento oggetto del processo partecipativo i risultati del processo medesimo o comunque a motivarne pubblicamente il mancato o parziale accoglimento;
- c) impegno a cofinanziare il processo partecipativo e a mettere a disposizione strutture organizzative.Articolo 13
(Priorità nella valutazione dei progetti)
1. Il Collegio valuta come prioritari i progetti presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza dell’impatto potenziale sul paesaggio, l’ambiente e i contesti urbani di particolare interesse storico e culturale;
- b) indicatori di elevato disagio sociale ed economico nei territori interessati dal progetto;
- c) agevolazione della partecipazione di genere, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei;
- d) coinvolgimento di soggetti deboli e svantaggiati, compresi i diversamente abili;
- e) numero di richiedenti superiore alla soglia minima richiesta, di cui all’art. 10, comma 1, lettera a);
- f) interazione dei cittadini nelle fasi di attuazione del progetto partecipativo, attraverso conseguenti strumenti innovativi di comunicazione;
2. Nel caso di richiesta di sostegno a progetti presentati da enti locali, la valutazione del Collegio, oltre che sulla base dei criteri di cui al comma 1, avviene anche tenendo conto delle seguenti priorità:
- a) più elevata percentuale di cofinanziamento;
- b) presentazione in forma associata da parte di più enti locali;
- c) collaborazioneconorganizzazionieassociazioni.
3. Nel caso in cui soggetti diversi presentino progetti partecipativi aventi identico oggetto, il Collegio, valutata la loro ammissibilità, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2 sceglie il progetto da proporre alla Giunta regionale ai fini del contributo di cui all’art. 14.
Articolo 14 (Contributi ai progetti)
- II Collegio valuta l’ammissibilità dei progetti partecipativi e ne individua il livello di priorità, trasmettendo l’esito della valutazione alla Giunta regionale.
- La Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, assegna il contributo al soggetto presentatore del progetto seguendo la valutazione espressa dal Collegio.
- Il contributo è erogato al beneficiario nella misura del 50 per cento del costo complessivo, al netto della quota di cofinanziamento nel caso il beneficiario sia un ente locale, a seguito della comunicazione alla Giunta regionale della data di avvio del progetto partecipativo.
- La quota di finanziamento residua è erogata dopo che il beneficiario ha presentato alla Giunta regionale e al Collegio una relazione conclusiva nella quale sono indicati:
- a) gli esiti finali del progetto partecipativo;
- b) le varie fasi di sviluppo del progetto, con l’indicazione dei momenti piùsignificativi nei quali si è realizzata la partecipazione dei cittadini e degli
eventuali portatori di interesse collettivo interessati:
- c) ladocumentazioneanaliticadeicostisostenuti;
5. Nel caso il beneficiario sia un ente locale, oltre agli elementi di cui al comma 4, la relazione conclusiva deve contenere la quota di cofinanziamento effettivamente impegnata, con apposito atto, e al
dichiarazione dell’avvenuto rispetto di quanto indicato dall’art. 12,
comma 1, lettera b).
- Nel caso in cui la relazione finale non contenga tutti gli elementi di cui alpresente articolo, la Giunta regionale, anche su segnalazione del Collegio, può richiedere una integrazione della documentazione, da rendere da parte del beneficiario entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 6 il contributo assegnato decade e deve essere restituito alla Regione Liguria.Articolo 15 (Relazione annuale)
- Il Collegio predispone annualmente una relazione sulle iniziative di Dibattito pubblico e sui processi partecipativi avviati o conclusi nel corso dell’anno, con proprie valutazioni in merito all’efficacia ai fini della presente legge delle procedure messe in atto dai soggetti proponenti. Il Collegio avanza altresì eventuali proposte migliorative delle norme vigenti in materia.
- La relazione viene trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria.Articolo 16 (Norma finanziaria)
- Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio 2016 si provvede tramite prelevamento di euro 100.000 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondi di riserva” e iscrizione di euro 100.000 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”.
- Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio 2017 si provvede tramite prelevamento di euro 100.000 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondi di riserva” e iscrizione di euro 100.000 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”.
- Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio 2018 si provvede tramite prelevamento di euro 100.000 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondi di riserva” e iscrizione di euro 100.000 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”.
Relazione alla proposta di legge recante
“Norme regionali in materia di partecipazione e Dibattito pubblico”
La presente proposta di legge intende sperimentare in Liguria forme innovative di partecipazione dei cittadini che attraverso un confronto consapevole e approfondito con le istituzioni possono contribuire a determinare politiche pubbliche che hanno incidenza rilevante sul territorio.
Di fronte alle crescenti difficoltà e contraddizioni che incontra la democrazia rappresentativa l’individuazione di percorsi di partecipazione che garantiscano scelte meditate ed esiti certi possono costituire un contributo affinché le istituzioni elettive recuperino un rapporto positivo con i cittadini. Nello stesso tempo attraverso la partecipazione possono essere valorizzate competenze diffuse nella società, sollecitate proposte ragionate e assunte decisioni qualitativamente più adeguate.
L’idea di partecipazione che sottende la proposta di legge è ben lontana da scorciatoie assembleari, nelle quali gli esiti possono essere determinati da minoranze organizzate e rumorose. Si tratta invece di precisare procedure, strumenti e regole che consentano la partecipazione di tutti gli interessati con la più ampia conoscenza delle questioni in campo e che prevedano una conclusione in tempi definiti con chiare assunzione di responsabilità.
In particolare questo presupposto deve caratterizzare il Dibattito pubblico sulle opere, sul quale vi sono ormai esperienze europee consolidate, leggi regionali vigenti (Toscana ed Emilia Romagna) e proposte presentate in alcuni consigli regionali, oltreché un dibattito nazionale che è già oltre le semplici dichiarazione di intenti.
La realizzazione di interventi riguardanti ferrovie e strade, impianti di produzione di energia e per il trattamento e smaltimento di rifiuti produce notevoli impatti sul territorio e per questo richiede cittadini informati, sedi e tempi di discussione certi, decisioni motivate delle amministrazione pubbliche e garanzie per la correttezza dell’intero percorso.
La scelta del Dibattito pubblico implica che le amministrazioni incentivino e sostengano i processi partecipativi e il confronto nella fase antecedente ad atti amministrativi inerenti il progetto preliminare. I cittadini interessati devono avere la possibilità di valutare ed esprimersi sulle soluzioni proposte, in tempi certi e adeguati con una informazione esauriente, in modo che il progetto adottato alla fine del percorso sia il più condiviso possibile.
Una strada impegnativa che presuppone la definizione di regole per un confronto serio e consapevole e decisioni sempre motivate, rifuggendo da confusi assemblearismi e dalla ricerca di facili consensi per la pubblica amministrazione, che spesso si traducono in aumento dei costi, dilatazione dei tempi di realizzazione e inefficacia delle soluzione adottate.
Il Dibattito pubblico è promosso da un Collegio formato da persone di comprovata esperienza nelle metodologie e pratiche partecipative, nominato dal Consiglio regionale, con tutela dei diritti delle minoranze (art. 3). Il Collegio valuta, attua e verifica il percorso
della partecipazione, entro tempi definiti, assicurando ai cittadini in primo luogo la diffusione della documentazione e della conoscenza dei progetti oggetto del Dibattito (art. 4). Il Collegio ha sede presso la Giunta regionale e i suoi componenti prestano la loro attività in modo gratuito (art. 5).
Il Dibattito pubblico si svolge per le opere pubbliche al di sopra di 50 milioni di euro. Nel caso di opere di iniziativa privata di pari costo il Collegio attiva opportune iniziative affinché vi sia la collaborazione del soggetto proponente per realizzare le procedure partecipative anche attraverso un adeguato contributo finanziario. Al di sotto di tale limite e fino a 10 milioni di euro, il Dibattito pubblico può essere attivato direttamente dal Collegio oppure su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, dei Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell’opera o da un numero di cittadini pari almeno all’1 per cento della popolazione regionale, anche su iniziativa di associazioni e comitati (art. 6)
Il Collegio individua gli strumenti per assicurare la più ampia informazione e partecipazione, garantire l’imparzialità dello svolgimento e della conduzione, la parità e uguaglianza di accesso per tutti coloro che vogliono partecipare (art. 8). Conclusa la fase di ascolto e confronto, che può durare al massimo 90 giorni, con una sola motivata proroga di altri 30, il Collegio predispone un documento finale che contiene gli argomenti sostenuti, le proposte avanzate e una valutazione finale sulla prevalenza degli orientamenti espressi. Il soggetto promotore dell’opera alla fine del percorso motiva le sue scelte alternative, che possono comprendere la rinuncia all’opera, la presentazione di altre proposte, la modifica parziale o la conferma del progetto iniziale. (art. 9)
Il Dibattito pubblico è una procedura complessa che avviene con impegno di risorse pubbliche, a cui va garantita efficacia nell’esito finale. Per questa ragione la proposta di legge prevede che l’avvio del percorso di Dibattito o la sua conclusione escludano che si possa aprire un’altra procedura che riguardi lo stesso progetto su cui è iniziato o ha avuto termine il Dibattito stesso.
Il percorso delineato ha dunque un obiettivo chiaro: coniugare la partecipazione, il confronto e la valutazione di scelte alternative con la chiarezza e la responsabilità della decisione conclusiva.
La proposta di legge, oltre al Dibattito pubblico, riguarda anche i processi partecipativi relativi a opere di analoga tipologia ma con limiti di investimento inferiori rispetto a quelli previsti per il Dibattito pubblico.
In particolare la proposta di legge affronta il tema del sostegno regionale a tali processi, definendo soggetti presentatori, requisiti di ammissibilità e criteri di priorità per l’eventuale finanziamento regionale.
Per assicurare che la richiesta di sostegno ad un processo partecipativo corrisponda a una esigenza reale del territorio, è stabilito un numero adeguato di cittadini richiedenti espresso in percentuale rispetto alla popolazione residente nell’ambito territoriale interessato dall’oggetto del processo partecipativo medesimo. La richiesta di sostegno può essere avanzata, oltreché dai cittadini, anche dai comuni, singoli o in forma associata, a seguito di apposita deliberazione, e da associazioni (art. 10).
La valutazione dei progetti di processo partecipativo è svolta dal Collegio, che si esprime sulla ammissibilità al contributo regionale sulla base di una serie di requisiti molto
stringenti, in grado di assicurare neutralità e imparzialità nello svolgimento, eguaglianza di accesso alle sedi e ai momenti partecipativi, ampia informazione e dettagliate previsioni di spesa (art. 11).
Nel caso in cui i progetti siano presentati da enti locali è condizione di ammissibilità l’impegno a recepire l’esito del processo partecipativo o a motivarne il mancato o parziale recepimento, oltreché ad assicurare adeguate risorse finanziarie e organizzative (art. 12). Tale previsione si motiva con la necessità di garantire incisività al processo e nello stesso tempo assunzione di responsabilità decisionale al soggetto presentatore.
La valutazione sull’ammissibilità dei progetti si accompagna alla definizione di un ordine di priorità per il finanziamento regionale sulla base di criteri che riguardano i contesti socio- economici, ambientali e culturali interessati, il numero dei richiedenti, il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, e, nel caso i proponenti siano enti locali, il numero degli enti partecipanti, la quota di autofinanziamento e la collaborazione con associazioni e comitati (art. 13).
Di particolare rilievo la funzione del Collegio nel predisporre nell’avanzare eventuali proposte e suggerimenti di modifica delle norme sul Dibattito pubblico e i processi partecipativi sulla base delle concreta esperienza che sarà possibile mettere in atto con l’approvazione della proposta di legge (art. 15).
Juri Michelucci Raffaella Paita
Luca Garibaldi Giovanni Barbagallo Luigi De Vincenzi Valter Ferrando Giovanni Lunardon Sergio Rossetti
pdf-Norme regionali in materia di partecipazione e Dibattito pubblico