CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Gruppo Consiliare Partito Democratico

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Sergio Rossetti 

Raffaella Paita

Luca Garibaldi

Giovanni Barbagallo

Luigi De Vincenzi

Valter Ferrando

Giovanni Lunardon

Juri Michelucci

“Modifica alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive)”

Relazione alla Proposta di Legge recante “Modifica alla legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive)”

La presente proposta di legge, che si compone di un articolo unico, nasce dall’esigenza di adeguare la normativa regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive a quella delle altre regioni italiane abrogando l’obbligo per gli specialisti in medicina dello sport di esercitare la propria attività presso una unica sede.

In particolare l’articolo 5 della legge regionale 46/’84 dispone l’obbligo per lo specialista in medicina dello sport di effettuare le visite per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica esclusivamente presso un unico ambulatorio medico autorizzato. Tale disposizione introdotta con lo scopo di tutelare l’utenza in una fase in cui mancava una normativa sui luoghi in cui i medici dello sport potevano prestare i servizi, ad oggi non trova più giustificazione, dal momento che nel corso degli anni la disciplina di riferimento è stata sviluppata in modo analitico e completo, tanto da garantire pienamente il controllo delle ASL sugli specialisti e sulle attività dei presidi sanitari a prescindere dell’obbligo di cui al succitato articolo 5.

Si precisa inoltre che i medici che conseguono la specialità di medicina dello sport sono molto pochi a fronte di un numero sempre crescente di prestazioni richieste, con la conseguenza che il limite imposto ai medici sull’unica sede di esercizio produce ricadute sul servizio offerto caratterizzato spesso da lunghe liste di attesa e da una insufficientemente distribuzione sul territorio, a discapito delle aree periferiche. L’abrogazione dell’obbligo contribuirà a garantire capillarità e maggiore efficienza ad un servizio così importante per la salute dei cittadini.

Sergio Rossetti

Raffaella Paita

Luca Garibaldi

Giovanni Barbagallo

Luigi De Vincenzi

Valter Ferrando

Giovanni Lunardon

Juri Michelucci

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).”

Articolo unico (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n.46.)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 la frase “Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell’elenco di cui al quarto comma” è sostituita con la seguente: ”Lo specialista è tenuto ad operare presso presidi sanitari autorizzati, per un massimo di 3 a livello regionale, come precisato nell’elenco di cui al quarto comma.”

tutelasanitariaattsport.pdf